Le aziende hanno l’obbligo di fornire i dati necessari per la valutazione delle sostanze chimiche ai fini del REACH. Senza tali dati non sarà possibile commercializzare sostanze chimiche (no data, no market).
Sono soggetti al REACH anche tutti i preparati e articoli contenenti sostanze in quantità superiore a una tonnellata annua, e, nel caso degli articoli, se ne è previsto il rilascio. Nel caso di sostanze pericolose in articoli, esistono limiti più restrittivi (Articolo 7 del REACH).

Le aziende possono pre-registrare le sostanze che intendono commercializzare per usufruire del regime transitorio facilitato, entro il primo dicembre 2008.

In fase di pre-registrazione vanno indicate le informazioni utili per l’applicazione dei modelli predittivi QSAR (Articolo 28 del REACH).

I modelli QSAR sono ripetutamente richiamati nel REACH e offrono vantaggi per l’industria, l’ambiente e la salute.

Successivamente alla pre-registrazione, l’azienda fornirà, attraverso un consorzio specifico per ogni sostanza, i dati necessari e, dove non disponibili, le proposte di sperimentazione che ritiene necessario. Il ricorso alla prova di laboratorio è indicata come ultima opzione dal REACH ed è soggetta ad autorizzazione da parte dell’autorità competente (Articolo 40 del REACH).
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